Il distacco di lavoratori nell'Unione Europea

La normativa sul distacco europeo di lavoratori è disciplinata dal Trattato sul Fuzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

La normativa sul distacco europeo di lavoratori trova applicazione qualora un’azienda abbia stipulato un contratto con un partner commerciale di un altro Paese dell'Unione Europea e debba inviare in tale Paese alcuni lavoratori dipendenti per un periodo di tempo limitato allo scopo di fornire una prestazione di servizi.
Le norme sul distacco UE di lavoratori valgono anche nel caso in cui un’azienda europea trasferisca un dipendente presso una sua propria azienda con sede in un altro Paese dell'Unione.
In entrambi i casi deve sussistere un rapporto di lavoro tra l'azienda ed il personale distaccato.

La normativa europea sul distacco è da osservarsi anche quando il lavoratore sia assunto tramite un’agenzia interinale e provenga da un Paese dell'UE diverso da quello in cui l’azienda ha sede o svolge la propria attività. In questa specifica ipotesi il rapporto di lavoro dovrà sussistere tra il lavoratore e l’agenzia di lavoro temporaneo o interinale.

La normativa europea sul distacco è molto garantista e stabilisce che il personale distaccato, per tutto il periodo di distacco, godrà delle stesse condizioni di lavoro vigenti, per legge o contratto collettivo, nello Stato ospitante in merito alla parità di trattamento fra uomo e donna, all'orario massimo di lavoro, ai periodi minimi di riposo, alla durata minima delle ferie annuali retribuite, alla retribuzione minima, alla tutela della maternità.
Qualora le condizioni di lavoro siano più favorevoli per il lavoratore distaccato nel tuo Stato di origine rispetto a quelle del Paese ospitante, è naturalmente possibile conservarle anche durante il distacco.

 

Riferimenti normativi:

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