La separazione legale ed il divorzio nell'Unione Europea

Il presente articolo si propone di fornire al Lettore alcune linee guida in tema di separazione legale e di divorzio, quando siano coinvolti due o più Stati membri dell'Unione.

I Considerazioni generali:

Qualora la separazione legale o il divorzio coinvolgano due o più Paesi europei (vuoi perchè i coniugi vivono in Paesi diversi, vuoi perchè possiedono una cittadinanza diversa) emerge il problema di determinare con certezza quale sia il diritto applicabile e quale sia il Tribunale competente.

In altre parole, un matrimonio misto - nel suo senso più ampio - mette in discussione i princìpi della certezza del diritto e della competenza a giudicare. 

Fortunatamente, il legislatore europeo ha fatto chiarezza in questa materia, venendo cosí incontro alle esigenze di maggiore certezza sia da parte dei giuristi sia da parte di chi non è tecnico del diritto.

Vediamo di seguito le regole principali da seguire con riguardo alla legge applicabile ed al Tribunale competente.

II Legge applicabile:

Con riferimento alla legge applicabile, 17 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna) hanno concordato regole comuni, stabilendo che in uno qualsiasi di questi 17 Paesi i coniugi possono concordemente applicare la legislazione in materia di divorzio relativa:

- al paese in cui entrambi i coniugi risiedono abitualmente;
- al paese in cui entrambi i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta, a patto che uno dei due ci viva ancora;
- al paese di cui uno dei due coniugi è cittadino;
- al paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.

Se non viene trovato un accordo con il coniuge, i tribunali di questi 17 paesi applicheranno le leggi:
- del paese in cui entrambi i coniugi risiedono abitualmente;
- in mancanza di ciò, del paese in cui i coniugi hanno vissuto insieme l'ultima volta - a condizione che vi abbiano vissuto insieme un anno prima di andare in tribunale;
- in mancanza di ciò, del paese di cui sono entrambi cittadini;
- in mancanza di ciò, del paese in cui viene presentata l'istanza di divorzio.

Per quanto attiene agli altri Stati membri dell'Unione le summenzionate regole non si applicano.

Ogni singolo caso dovrà, pertanto, essere valutato da un giurista specializzato.

III Competenza a giudicare:

Quanto alla competenza a giudicare, l'istanza di separazione legale o di divorzio può essere presentata da un solo coniuge oppure da entrambi i coniugi, tramite una domanda congiunta.

La domanda di separazione o di divorzio va presentata presso il Tribunale del Paese in cui:

- vivono entrambi i coniugi;   
- hanno vissuto entrambi i coniugi insieme l'ultima volta, purché uno dei due ci viva ancora;
- vive uno dei due coniugi, a patto che l'istanza sia presentata congiuntamente da entrambi;
- vive il coniuge non richiedente il divorzio;
- vive il coniuge richiedente il divorzio, se:
1. alla data di presentazione della domanda risiede in quel paese da almeno sei mesi e

2. è un cittadino di tale paese.
Se il coniuge richiedente non è un cittadino di tale paese, deve risiedervi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

- entrambi i coniugi sono cittadini.

 

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni o supporto in tema di separazione e divorzio europei:

Dwyer Legal Law Firm, Schwanthalerstr. 13, Aufgang IV, 80336 Monaco di Baviera
Tel: +49 (0)89 24 88 14 310, www.dwyer-legal.com

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