La successione europea I: diritto applicabile e competenza a giudicare

Una successione europea travalica i confini nazionali e, in quanto tale, può porre gli interrogativi di quale sia il diritto applicabile e di quale giudice debba pronunciarsi sulla controversia.

In via generale, alla morte di un parente l'erede ha la facoltà di affidare la successione ad un tribunale dell'ultimo paese europeo in cui il defunto ha vissuto, oppure ad un notaio di un paese europeo qualsiasi.

Quanto al diritto applicabile, vige il diritto nazionale dell'ultimo paese europeo in cui il de cujus ha vissuto, a meno che egli non abbia optato espressamente per la legge del paese di cui era cittadino.

Se poi la successione genera controversie tanto da dover essere affidata all'Autorità giudiziaria, gli eredi devono rivolgersi al tribunale dell'ultimo paese europeo in cui il defunto ha vissuto, oppure del paese europeo di cui il defunto aveva la cittadinanza, in caso di espressa dichiarazione del de cujus in tal senso.
Tutte le parti interessate devono, però, convenire sulla scelta del tribunale.

Qualora l'Autorità giudiziaria di un paese dell'UE emetta una sentenza in materia ereditaria, questa sarà riconosciuta negli altri paesi dell'UE senza procedure particolari.

Nel caso in cui una parte residente in un altro paese dell'UE non osservi volontariamente la sentenza, la controparte ha il diritto di chiedere che il provvedimento venga dichiarato esecutivo per rendere possibile l'intervento della polizia o di un ufficiale giudiziario.
La parte avversa può, a sua volta, presentare appello contro il riconoscimento o l'esecutività della sentenza per svariate ragioni, tra cui: se il provvedimento è chiaramente incompatibile con l'ordine pubblico del paese europeo in cui dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita; se é in contraddizione con precedenti pronuncie del paese europeo in cui dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita; oppure ancora se le parti processuali non hanno avuto la possibilità di preparare la propria difesa.

 

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